Statuto

     Statuto della
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI API REGINE

PARTE PRIMA

 

     Art. 1 – Denominazione e Sede

E’ costituita l’Associazione denominata: “Associazione Italiana Allevatori Api Regine (AIAAR)”, con sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore.

In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine Associazione.

     Art. 2 – Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

     Art. 3 – Scopi e Finalità

L’associazione, che non ha fini di lucro, ha carattere tecnico professionale e, con la sua attività, intende promuovere, tutelare e valorizzare, sotto ogni punto di vista, l’apicoltura italiana in Italia e all’estero.

Nello specifico l’Associazione si propone di:

  1. promuovere ogni iniziativa rivolta a salvaguardare, valorizzare e diffondere l’ape ligustica e l’ape siciliana nella loro integrità genetica, a promuoverne e realizzarne il miglioramento selettivo e la sanità, anche mediante l’istituzione di zone di produzione sottoposte a controlli sanitari e genetici;
  2. favorire la diffusione fra i Soci di informazioni riguardanti nuove tecnologie, nuove modalità gestionali della produzione e di difesa sanitaria degli allevamenti apistici, ed in genere ogni informazione di aggiornamento riguardante l’attività di allevatori di api regine;
  3. rappresentare e tutelare gli interessi degli Associati nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali, in generale di fronte a chiunque dimostri interesse per l’attività dell’Associazione, sia Enti privati sia pubblici;
  4. svolgere attività di elaborazione e proposta di indicazioni e contenuti  tendenti a migliorare la normativa in materia di allevamento di api regine anche svolgendo compiti consultivi nei riguardi dei Ministeri e delle Regioni e Province Autonome, Enti vari ed organi interessati e/o collaborando con analoghe iniziative poste in essere da organizzazioni di categoria, enti pubblici o privati;
  5. promuovere, sollecitare e coordinare l’attività di ricerca scientifica riguardante l’allevamento delle api regine e l’apicoltura in generale;
  6. promuovere e incoraggiare in Italia e all’estero, studi, ricerche e scambi di esperienze in materia di selezione genetica dell’ape, di conduzione e organizzazione del lavoro negli allevamenti e di tecniche della produzione.
  7. svolgere ogni altra attività ritenuta utile nell’interesse della categoria degli allevatori di api regine.

Per il raggiungimento degli obiettivi statutari l’Associazione si propone di:

a)  ideare, promuovere, organizzare eventi quali: seminari, incontri, mostre, conferenze, workshop, lezioni, laboratori, proiezioni, progetti editoriali, corsi di formazione e ogni altra iniziativa atta a diffondere la promozione, tutela e valorizzazione dell’ape ligustica e siciliana in Italia e all’estero;

b)  lavorare in stretta collaborazione con tutti gli organismi presenti sul territorio nazionale e internazionale che condividono la promozione, tutela e valorizzazione dell’ape ligustica e siciliana;

c)  collaborare con tutti gli organi scientifici, di ricerca e di sperimentazione, sia privati che della Pubblica Amministrazione, operanti in apicoltura, adempiendo, ove richiesto, a compiti o funzioni delegati o attribuiti all’Associazione da specifici provvedimenti;

d)  programmare e realizzare iniziative, anche in campo editoriale, finalizzate alla specifica formazione, orientamento, riqualificazione ed aggiornamento professionale dei propri associati e degli allevatori di regine in genere;

e)  aderire ad organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale che possano meglio rappresentare gli interessi dell’Associazione;

f)   instaurare collaborazioni con soggetti pubblici e privati. A tal proposito potranno essere stabilite convenzioni con: regioni, province, comuni, associazioni, ONLUS, ONG, fondazioni, enti provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, laboratori, scuole, università, enti di ricerca, aziende private fornitrici di beni materiali ed immateriali, cooperative, consorzi e tutti quei soggetti pubblici e privati che saranno ritenuti determinanti per il raggiungimento degli scopi;

g)  in via sussidiaria e non prevalente l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L’Associazione, potrà realizzare la propria attività in forma diretta e/o in collaborazione con altri Enti od Organismi pubblici e privati e potrà anche partecipare e/o aderire  ad altri Organismi aventi oggetto affine o connesso al proprio.

     Art. 4 – Soci

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche e giuridiche, che esercitano, ai fini della commercializzazione, l’attività di selezione e/o di allevamento di api regine di sottospecie ligustica e siciliana, siano esse vendute come tali oppure in nuclei o pacchi d’ape, che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione ed accettano i contenuti dello Statuto. I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e sono tenuti al pagamento all’atto dell’ammissione di una quota di iscrizione e successivamente di una quota associativa annuale, i cui importi sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all’elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante oppure un delegato. Il delegato non deve risultare socio dell’Associazione a titolo individuale.

I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all’Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall’Associazione.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.

Tutte le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

     Art. 4 – Soci Onorari

I Soci Onorari sono persone fisiche o giuridiche che, per particolari meriti scientifici, tecnici, culturali, abbiano contribuito o possano contribuire a realizzare e diffondere i principi e le finalità dell’associazione. I soci onorari sono esclusi dal pagamento della quota associativa.

Gli stessi vengono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari possono partecipare in funzione consultiva, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio.

Nel caso di Soci Onorari persone giuridiche, questi sono rappresentanti da incaricato da loro appositamente delegato.

I Soci Onorari possono partecipare  all’Assemblea generale dei Soci senza diritto di voto.

     Art. 5 – Ammissione, Esclusione e Recesso dei Soci

L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda dell’interessato.

La domanda sarà indirizzata al Presidente e deve indicare, oltre all’accettazione dello Statuto, dei regolamenti attuativi e degli organi di rappresentanza sociali, i seguenti dati:.

  • Cognome, nome o ragione sociale, luogo e data di nascita, domicilio, Partita Iva e C.F.
  • Informazioni relative all’allevamento: consistenza, sottospecie allevata, caratteristiche, potenzialità

Nel caso di richiesta di adesione all’Associazione da parte di figure giuridiche, la domanda, oltre all’accettazione dello Statuto, dei regolamenti attuativi e degli organi di rappresentanza sociali,deve contenere:

  • La ragione sociale o la denominazione e la sede dell’organizzazione, Partita Iva e C.F.;
  • La qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
  • La delibera dell’organo competente che autorizza la presentazione della domanda e la sottoscrizione delle obbligazioni conseguenti al suo accoglimento;

Il rapporto associativo, una volta approvata l’adesione da parte del Consiglio Direttivo, si intende costituito a tempo indeterminato. L’adesione, pertanto, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualità di socio si perde per esclusione o per recesso quando:

a)  Venga meno agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai regolamenti e delibere assembleari ad esso connessi.

b)  Arrechi in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione.

c)  Non adempia, puntualmente, agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero pregiudichi in qualunque modo l’attività dell’Associazione.

d)  Svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi dell’Associazione.

e)  Perda i requisiti previsti per l’ammissione.

f)   Non adempia al pagamento della quota associativa annuale per almeno tre annualità consecutive.

g)  Ad eccezione di quanto previsto al punto f), l’esclusione del Socio inadempiente dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere le motivazioni dell’espulsione. Diviene efficace trenta (30) giorni dopo la ricezione.

Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione del provvedimento, il Socio può fare opposizione, qualora ritenga che le motivazioni di espulsione non siano a lui imputabili, l’opposizione non sospende l’efficacia del provvedimento, la cui esecuzione potrà essere sospesa dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra soci ed Associazione.

Il Socio escluso decade dalla data del provvedimento e dall’esercizio dei diritti attivi.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Eventuali controversie in merito all’ammissione o all’esclusione di soci saranno comunque decise dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra soci ed Associazione.

In  caso di morte del Socio, l’erede o uno degli eredi potrà essere ammesso in luogo del Socio defunto presentando domanda  di successione al Consiglio direttivo, che delibererà in merito, oppure potrà presentare domanda di recesso.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

PARTE SECONDA

     Art. 6 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

1)      l’Assemblea Generale dei Soci,

2)      il Consiglio Direttivo,

3)      il Presidente del Consiglio Direttivo,

4)      il Tesoriere,

5)      il Collegio dei Probiviri.

     Art. 7 – L’Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l’anzianità anagrafica).

Viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.  La richiesta motivata andrà indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti.

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci, all’ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche per fax o posta elettronica,  con indicazione specifica dell’ora, dell’ordine del giorno e del luogo di
incontro  almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci:

a)  discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;

b)  discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull’attività svolta;

c)  elegge i membri del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Probiviri;

d)  fissa gli indirizzi dell’attività dell’Associazione;

e)  approva i regolamenti interni;

f)  delibera ogni altro argomento e questione previsti dall’ordine del giorno.

Nelle assemblee ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di due soci con diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

L’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell’Associazione.

Per la validità dell’Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l’Assemblea Ordinaria.

     Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri con un massimo di nove eletti dall’Assemblea dei Soci.

Possono far parte del Consiglio Direttivo anche non soci dell’Associazione che possano apportare un contributo per il miglior funzionamento dell’Associazione.

L’Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, da cinque  a nove in base al numero complessivo degli iscritti all’Associazione, garantendo sempre un numero dispari.

L’elezione del Consiglio Direttivo avviene secondo il Regolamento Elettorale approvato dall’assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Decade dalla propria carica il consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza gravi e giustificati motivi.

Su delibera del Consiglio Direttivo il provvedimento di decadenza sarà notificato al socio interessato dal Presidente entro 30 giorni dall’ ultima delle tre assenze.

In caso di cessazione dei membri del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione con altri soci, scelti tra i primi non eletti nell’ultima elezione, che dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio in carica.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d’urgenza l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno una volta l’anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione può avvenire in forma scritta, per posta, fax o posta elettronica, o, in casi di motivata urgenza, tramite contatto telefonico.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche con l’ausilio di mezzi telematici, o per audioconferenza o videoconferenza, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario.

Lo svolgimento di questo tipo di riunioni avverrà secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, nominato all’inizio della riunione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri soci in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini statutari.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell’espletamento dell’incarico.

     Art. 9 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

–   eleggere nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

–   convocare l’Assemblea dei Soci;

–   predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

–   formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

–   elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

–   elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

–   stabilire gli importi delle quote di ammissione e di adesione annuale dei soci, che possono essere differenziate per differenti tipologie di apicoltori, con particolare riguardo per i nuovi aderenti e/o per i giovani imprenditori apistici;

–   deliberare sulla ammissione od esclusione dei soci;

–   deliberare sull’adesione dell’Associazione ad altra associazione a carattere nazionale    e/o internazionale che possa rappresentare gli interessi dell’Associazione;

–   deliberare sul trasferimento della sede legale della Associazione e/o sulla istituzione di sedi distaccate o uffici secondari.

     Art. 10 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio  Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.

Il Presidente può delegare, per la rappresentanza dell’Associazione presso terzi, il Vice Presidente o altri membri del Consiglio di Amministrazione, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.

     Art. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo con relazioni annuali.

Il Tesoriere ha la responsabilità, d’intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo, della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e ne apre e gestisce i conti correnti bancari e postali, che possono essere gestiti con il Presidente del Consiglio Direttivo a firma disgiunta.

Il Tesoriere ha il compito di:

• elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all’approvazione dell’Assemblea generale dei Soci;

• assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell’Associazione, nonché attuare le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;

• presentare il rendiconto annuale all’Assemblea Generale dei Soci con  relazione sull’andamento politico-finanziario dell’Associazione;

• assicurare la contabilità corrente delle spese dell’Associazione;

• relazionare al Consiglio direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei Soci.

     Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea anche tra i non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di membro del collegio è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

E’ di competenza dei Probiviri la risoluzione delle controversie sorte tra i Soci, l’Associazione e organi della stessa, circa l’applicazione delle sanzioni, l’interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere sociali e concernenti comunque i rapporti sociali.

Qualunque controversia o vertenza che sorga nell’ambito dell’attività dell’Associazione, sarà sottoposta all’esame del Collegio dei Probiviri, il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e senza formalità di procedura.

PARTE TERZA

     Art. 13 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, è costituito:

–   dalle quote associative;

–   dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;

–   rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;

–   proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;

–   dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;

–   da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;

–   da tutto quant’ altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione.

L’Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l’attività dei Soci.

In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può eventualmente svolgere attività commerciali nell’ambito delle azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L’Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

L’Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

E’ comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

     Art. 14 – Esercizio Sociale e Finanziario

L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

     Art. 15 – Libri Sociali e Registri Contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:

a) il libro dei soci;

b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L’impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgenti nell’ambito dell’organizzazione.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

     Art. 16 – Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell’Assemblea generale dei Soci.

     Art. 17 – Scioglimento dell’Associazione

La decisione di scioglimento dell’Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti in apposita Assemblea Straordinaria, convocata e valida a deliberare secondo quanto disposto dall’art. 7.

L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’associazione, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

     Art. 18 – Disposizioni Finali

Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 19 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

     Art. 19 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e alle disposizioni delle altre Leggi vigenti in materia.